Che fine ha fatto lo streaming? Non era stato approvato?
Ricapitoliamo la vicenda per i non italiani. Innanzitutto benvenuti nel bel paese, quello della vita slow, del non funziona mai niente ma tutto sommato la gente campa e dell’arte di arrangiarsi. Qui da noi non basta che il Consiglio Comunale, ovvero la suprema autorità di un Comune, deliberi precise disposizioni per Sindaco ed organi esecutivi come la Giunta di ottemperare ad una specifica richiesta, spesso devi anche spiegare come devono essere eseguite le disposizioni legiferando regolamenti ad hoc.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Pettinacci, ha proposto formale incarico di studio alla relatrice della proposta streaming, la Consigliera Lucia Vergaglia, per la redazione di un regolamento di funzionamento che tenesse conto delle peculiarità del nostro Comune.
Ci sarebbero funzionari, dirigenti ed assessori ad avere la competenza di redigere tali atti per sottoporli alla II Commissione Consiliare, detta appunto “Commissione di indirizzo su statuti, regolamenti ecc..” tuttavia il regolamento è stato redatto, in maniera estremamente ampia ed estesa, nel rispetto delle normative e delle attività preesistenti ed all’avanguardia per le soluzioni tecnologiche; ad esempio è il primo regolamento comunale in Italia ad affrontare specificamente l’utilizzo dei “droni” per le riprese audiovideo.
Di tale lavoro il presidente del Consiglio Comunale e della II Commissione sono stati avvertiti da questo inverno, è stata ripetutamente chiesta la calendarizzazione di un incontro per discuterlo, anche fosse solo in forma di “Ufficio di Presidenza” con i soli presidenti e vice presidenti. Niente di niente.
Purtroppo una cosa normale in altri paesi, come la realizzazione di quanto approvato, qui diventa sempre un’impresa epica. Così ci siamo arresi all’evidenza che serve nuovamente quello che chiamiamo #FiatoSulCollo e lo facciamo rendendo pubblico il regolamento, aprendolo alla discussione con i cittadini, chiedendo pubblicamente ed a mezzo stampa che il Comune ottemperi a quanto è stato deliberato e disponga le risorse necessarie per i corretto funzionamento dello streaming nelle forme e nei modi di legge.
Ci spiace, ma anche per le cose più semplici, qui in Italia va ancora così. Ed aggiungiamo che chiederemo presto notizie del nuovo, sfavillante, straannunciatissimo sito internet del Comune nel quale, per prassi e sotto la responsabilità degli Assessori competenti, devono convergere anche gli strumenti di rete sociale già da tempo deliberati (gli account Facebook e Twitter ufficiali del Comune) sperando che non ci chiedano di redigere un regolamento per iscrivere il Comune a Twitter, sarebbe davvero l’ultima barzelletta.
Qui di seguito il regolamento relativo allo streaming:
Regolamento
“streaming e registrazioni audiovisive Consiglio e Commissioni del Comune di Orvieto”
Titolo I – Disposizioni generali –
Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento “streaming e registrazioni audiovisive Consiglio e Commissioni del Comune di Orvieto”, di seguito indicato come “Regolamento”, disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, immediata o differita, via internet, su rete televisiva od altro sistema tecnologico di comunicazione, effettuato direttamente dall’Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle adunanze pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale di Orvieto, e le riunioni delle singole Commissioni Consiliari, di seguito indicate come “sedute”.
Articolo 2. PRINCIPI
Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite mezzi tecnologici richiamati dal precedente articolo 1, dovrà avvenire con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta alle relative “autorità” quali:
il Presidente del Consiglio per il Consiglio Comunale;
il Presidente, ove previsto, o consigliere anziano, per le singole Commissioni Consiliari;
Di seguito definite “Autorità”.
Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni di legge pertinenti con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa ed alla tutela del diritto alla riservatezza, conformemente a quanto stabilito dalla normativa in materia, con lo Statuto del Comune di Orvieto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
Articolo 3. FINALITA’
Il Comune di Orvieto attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale e delle singole Commissioni la funzione utile di trasparenza e di partecipazione dei cittadini all’attività politico/amministrativa dell’Ente.
Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire, uniformare e normare l’accoglimento delle domande di riprese e trasmissioni audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio e Commissioni e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare ed efficace svolgimento dell’attività consiliare.
Titolo II – Modalità di registrazione ed informativa –
Articolo 4. REGISTRAZIONE
Ai sensi del presente regolamento il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, in appalto o convenzione, alla registrazione audio video delle sedute pubbliche di Consiglio e Commissioni Consiliari. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall’Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l’autorizzazione opportuna dai soggetti di cui all’articolo 2.
Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari previsto dalla normativa vigente, allo scopo di consentire la sola diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e specificamente non eccedenti rispetto alle finalità previste nel presente Regolamento, ed a tutela della privacy degli eventuali astanti, le riprese audio-video della singola seduta dovranno riguardare a titolo esclusivo i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta stessa.
Al fine di assicurare l’esclusiva ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le videocamere dovranno essere rigorosamente orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio, dell’Amministrazione ed eventuali terzi in pubblica audizione.
I Consiglieri, durante le singole sedute, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.
Articolo 5. INFORMAZIONE
L’Autorità di cui all’Art.2 del presente Regolamento, ha l’obbligo di fornire, all’inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti circa l’esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
La stessa Autorità, prima dell’avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuta ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all’obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.
Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare, ed in quelle a disposizione delle singole Commissioni, esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all’ingresso di ogni singola sala.
Titolo III – Riprese e diffusione delle sedute in video ed audio eseguite dal Comune –
Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE’ DIFFUSIONE
Il Comune di Orvieto può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sulle piattaforme televisive od internet a disposizione dell’Ente, e pubblicizzate sul proprio sito web istituzionale, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle singole Commissioni.
Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell’Amministrazione Comunale, avverranno per il tramite del Responsabile del Sistema Informativo Comunale, il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all’Ente.
Articolo 7. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI – RESPONSABILITÀ
Per ogni singola seduta, salvo diversa disposizione motivata dall’Autorità di cui al precedente Art. 2, la ripresa audio-video dei lavori dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dall’Autorità sopra citata.
Articolo 8. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE
Le pubblicazioni delle riprese sia in diretta “streaming” che secondo l’eventuale modalità “archivio” saranno visionabili con relativi collegamenti sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Orvieto.
Le pubblicazioni delle riprese in diretta “streaming” andranno preventivamente annunciate sui canali istituzionali del Comune di Orvieto, in particolare andrà annunciato sulle reti sociali (social network) del Comune l’avvio delle dirette e la relativa “condivisione” dell’indirizzo web presso il quale visualizzare il flusso audiovisivo.
I collegamenti alle registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di minimo sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica – a cura del Responsabile del Sistema Informatico dell’Ente – in ordine alla possibilità di mantenere i collegamenti al maggior numero possibile di sedute.
Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.
Titolo IV – Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune –
Articolo 9. RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO
Persone o enti che richiedono di effettuare riprese dovranno presentare, al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria, domanda scritta al Autorità di cui all’Art2 del presente Regolamento competente per la specifica seduta oggetto della ripresa e/o trasmissione.
I soggetti interessati dovranno comunicare alla competente Autorità, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
modalità delle riprese;
finalità perseguite;
modalità di trasmissione.
L’autorizzazione comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate
L’autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l’utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.
L’ Autorità di cui sopra, una volta accolta la domanda, rilascia al richiedente l’autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza o di incompletezza della domanda, cui deve rilasciare il diniego.
Detta Autorità motiverà per iscritto l’eventuale diniego.
Le domande dovranno essere presentate almeno 2 giorni lavorativi antecedenti alla seduta e sarà cura dell’Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l’autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dalla competente Autorità.
Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta dell’ Autorità competente.
Articolo 10. AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE
Ai sensi del suddetto articolo 9 i soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz’ora prima della seduta, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
a mantenere un contegno rispettoso durante le attività consiliari
a non esprimere commenti durante le riprese;
ad astenersi da ogni e qualsiasi manifestazione di assenso o dissenso;
a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo tale da renderla mendace e/ o distorsiva rispetto l’essenza ed il significato delle opinioni espresse e delle decisioni adottate dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari
I soggetti autorizzati avranno altresì l’obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy.
Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati all’art.2 del presente Regolamento.
Per tutto quanto non specificato si applica l’art.60 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Articolo 11. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI
L’ Autorità competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:
può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l’autorizzazione, l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente;
– può ordinare la sospensione o l’annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
– può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
– può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
– vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
– dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell’Organo collegiale.
Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il corretto svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.
Dell’autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne comunicazione nel processo verbale della seduta.
Le medesime competenze ricadono nelle sedute di Commissione ai relativi presidenti o, come specificato nel precedente Art. 2, in mancanza di presidente eletto al Consigliere anziano, con la differenza che le riprese di cui alla lettera A del presente articolo hanno il limite massimo di due.
Articolo 12. COSTI, MODALITA’ ED UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO
I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale:
si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori di Consiglio e Commissioni, il cui utilizzo è gratuito;
– si impegnano a pubblicare le registrazioni sotto licenza “CC:A-NC (Creative Commons: Attribuzione – Non Commerciale)“
Articolo 13. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
È vietato il commercio di detto materiale audiovisivo da parte di chiunque.
I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
a utilizzare il materiale registrato all’unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente si rinvia all’ultimo comma dell’art.9 del presente Regolamento;
a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;
a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc).
I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente competente all’oggetto delle singole registrazioni, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
Il Presidente competente, qualora se ne verifichino le condizioni, segnalerà nelle sedi opportune le violazioni all’Ordinamento individuate negli articoli precedenti.
Titolo V – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca –
Articolo 14. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE
La ripresa video-audio delle sole sedute pubbliche da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio/televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata in seduta dall’Autorità di cui all’Art. 2 del presente regolamento, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell’unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia professionale Ordine dei giornalisti.
L’autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e di tale circostanza la suddetta Autorità dà comunicazione ai presenti in sala.
Articolo 15. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA
La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione e dall’art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – la competente Autorità, o, eventualmente, anche i singoli componenti del Consiglio e delle Commissioni- la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute.
Valutato il pubblico interesse dei lavori del Comune, è consentito l’allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all’effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.
Titolo VI – Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni –
Articolo 16. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO).
Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico amministrativa dell’Ente.
Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all’interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).
Articolo 17. MODALITA’ DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL’ENTE
Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” e saranno visionabili attraverso apposito collegamento sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al precedente Titolo III.
Articolo 18. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI
Fermo restando l’esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate integralmente alle deliberazioni consiliari o di commissione, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
Titolo VII – Disposizioni in materia di privacy –
Articolo 19. SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO
L’attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata all’avvenuto adeguamento ai regolamenti per la sicurezza dei dati del Comune di Orvieto con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all’adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.
Articolo 20. RISPETTO DELLA PRIVACY
Al fine di prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs, n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini ovvero con altre indicazioni sufficienti a identificarlo, che vanno a costituire la categoria dei dati ‘giudiziari’, vale a dire quelli idonei a rivelare l’esistenza a carico dell’interessato di provvedimenti di carattere penale.
Articolo 21. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati qualificati come “sensibili” dal D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, l’ Autorità di cui all’Art.2 del presente Regolamento deve richiamare i componenti in seduta ad un comportamento conforme alle responsabilità derivanti dal ruolo che ricoprono, al fine di impedire la divulgazione dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità).In caso di mancata osservanza da parte dei partecipanti, la suddetta Autorità può, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione
La suddetta Autorità provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente Art. 20, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo – nel caso di diffusione delle immagini non in diretta – il taglio e l’esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
Articolo 22. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE
Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Orvieto è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alle informazioni sulla trasmissione delle riprese audio e video.
Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
Il soggetto che chiede l’autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente, il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga autorizzato).
Titolo VIII – Norme di Chiusura –
Articolo 23. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda al Codice Civile, al Testo unico degli enti locali ed alle disposizioni di legge. In particolare si applicano le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
Per quanto concerne la specifica eventualità dell’utilizzo di “Mezzi Aerei di ripresa a Pilotaggio Remoto” (Droni) si richiama e si rinvia al relativo regolamento, Edizione n° 1 del 16.12.2013 e successive modifiche, dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) con specifica esclusione dei sistemi non assoggettati di cui all’Art.2 comma 3 lettera “C”.
Inoltre, per la parte ad esso attinente, si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
Articolo 24. Principio di salvaguardia
Il presente regolamento non costituisce accordo e non sostituisce convenzioni o patti pregressi in ordine allo stesso oggetto di cui all’art. 1.
Articolo 25. ENTRATA IN VIGORE
La presente disciplina avrà efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.