
Il rinvio sarà però accompagnato da una certificazione, un vero e proprio “accertamento convenzionale” dell’entrata, perché i 350 milioni che i proprietari non più esenti avrebbero dovuto pagare sono già stati spesi per il bonus Renzi da 80 euro e a dicembre i conti dei Comuni non possono più essere corretti. In pratica il governo sposterà la data del pagamento di quest’anno, ma non lo bloccheràPer il #M5S si tratta di una tassa assurda, contraria alla ragione, alla legge ed al buon senso. L’articolo 53 della Costituzione, infatti, dispone che ciascuno contribuisce alla spesa pubblica in base alle proprie capacità contributive, mentre l’IMU in questo caso viene modulata in base all’altitudine dei terreni.
E chi possiede un terreno che si estende su una superficie che per una parte si trova a 280 metri e per qualche centinaia di metri a 283 cosa fa?
Per non parlare, poi, della violazione dello Statuto del contribuente che sancisce l’obbligo per le disposizioni tributarie di rispettare precisi termini ai fini dell’efficacia. Uno Statuto che vorremmo elevare al rango di norma costituzionale come previsto da una proposta di legge a prima firma Carla Ruocco . Questo per dare una leva ai contribuenti così da non essere schiacciati da Governi che tramite decreti legge bypassano i principi dello statuto stesso, come del resto è accaduto col il decreto ministeriale emanato lo scorso 28 novembre. L’IMU sui terreni agricola è una tassa illogica che serve solamente a fare cassa.
Infatti il Dm Mef del 29 luglio 2014 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2014 n. 177, ricordava che, entro meta settembre, i Comuni, ai fini della compensazione del minor gettito Imu derivante dalle esenzioni di cui sopra, avrebbero dovuto inserire nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale i dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione. E’ altrettanto importante non perdere l’introito IMU che ne sarebbe derivato usufruendo, per il Comune, del ristoro così come disposto dall’art. 22, comma 2, del Dl 66/2014.