Meetup Orvieto. M5S vs “la legge di Murpy della futilità”

LEGGE DELLA FUTILITÀ – NESSUN ESPERIMENTO È MAI COMPLETAMENTE FALLITO: PUÒ SEMPRE SERVIRE DA ESEMPIO NEGATIVO. E LE RECENTI ELEZIONI LO HANNO DIMOSTRATO

Quando si è deciso di non permettere alla nostra piccola lista nella città di Orvieto in Umbria di procedere in continuità con la consigliatura e tentare la competizione elettorale che coinvolgeva oltre 3800 comuni. Questo senza spiegarci Per quale motivo fosse avvenuto.

La storia la conoscete, ce ne siamo assunti anzi se ne è assunta la responsabilità politica la portavoce Lucia Vergaglia che molto signorilmente , nel silenzio delle figure apicali regionali, ha incontrato i cittadini e si è scusata. Cioè ha fatto un atto che nessun politico solitamente fa. E no, nessuno di noi l’ha presa bene. Poi sono cominciati gli sciacallaggi e le contrapposizioni tra le guardie pretoriane delle liste che avevano certificazioni attive che alle nostre legittime domande rispondevano in modo irridente. Fino al giorno dello spoglio almeno. Ma nel frattempo ci eravamo accorti che il problema non era soltanto nostro.

Praticamente il 92% delle realtà locali, cioè oltre 3500 comuni, non avevano liste a 5 stelle… non so se è ben chiaro questo numero. Si tratta di quasi la metà dei comuni italiani che è andata al voto e non aveva una lista con il simbolo del MoVimento 5 Stelle quindi nel corso di questi anni non è stata sensibilizzata a sufficienza da formare una base di attivisti tale da produrre almeno una se non più di una proposta politica locale. A questo dobbiamo aggiungere che dove esistevano, come qui ad Orvieto, c’è stato invece l’abbandono. Il futile sperpero di ciò che si era faticosamente creato. E guardando ai risultati ci si chiede a quale scopo tale livello di danneggiamento. Quella che segue è la descrizione legale dei “Futili motivi”, così per farvelo sapere:

“La circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve e banale, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso”.